I soli soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo Biennale 2024/2025, inviando entro il 31/10/2024 il modello unico con il quadro P compilato, possono ora usufruire della sanatoria 2018/2022 introdotta dall’art. 2-quater DL n. 113/2024 c.d. “Decreto Omnibus”.
La sanatoria può essere effettuata per tutte le annualità (2018/2022) o solo per alcune di esse, a scelta del contribuente, e non richiede la presentazione di una specifica comunicazione ma si perfeziona col versamento entro il 31/03/2025 delle imposte sostitutive ai fini delle imposte sui redditi e addizionali (minimo Euro 1.000) e dell’Irap (non è previsto un versamento minimo) da effettuare in un’unica soluzione ovvero ratealmente in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 31/3/2025. Il pagamento tardivo di una rata, diversa dalla prima, entro il termine del pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dalla rateazione.
La sanatoria non si perfeziona se il versamento (unica soluzione o prima rata delle imposte sostitutive dovute) è successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione/atto di accertamento di cui all’art. 6-bis L. 212/2000 ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.
Sottolineo l’importanza di questa opportunità ma soprattutto l’importanza di anticipare quanto prima la decisione per evitare che nel frattempo si muova qualcosa in tema di verifiche sulla propria posizione fiscale.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva vanno considerati i dati indicati nelle dichiarazioni che risultano presentate al 09/10/2024, mentre l’imposta sostitutiva è calcolata con percentuali variabili sulla base del voto ISA (o sulla base dell’esclusione dagli ISA) e delle annualità da ravvedere; mi rendo quindi disponibile alla quantificazione esatta degli importi dovuti per ciascuna annualità per l’adesione alla sanatoria anni 2018/2022.