Nell’ambito della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono state previste delle novità in tema di lavoro dipendente per l’anno 2025.
Di seguito se ne riporta il dettaglio:
- Scaglioni e aliquote Irpef: Le aliquote confermate e applicabili nel 2025 saranno, come per il 2024, le seguenti: fino a € 28.000,00 il 23%; oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 il 35%; oltre i 50.000,00 il 43%;
- Detrazione d’imposta: pari ad € 1.955, se il reddito complessivo non supera € 15.000 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380.;
- Trattamento Integrativo: per redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a € 15.000, trattamento integrativo di € 1.200 a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Confermate le disposizioni che regolano il trattamento per soggetti con redditi superiori a €. 15.000 ma non superiori a €. 28.000;
- Indennità/ulteriore detrazione:
- Introduzione di un’indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro. L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.
Nello specifico la somma, rapportata all’intero anno, sarà pari:
- al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
- al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
- al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro
- Riconoscimento di una detrazione aggiuntiva pari:
- a 1.000 euro per reddito complessivo tra 20.000 e 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
I sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica sia il l’indennità fiscale che l’ulteriore detrazione e a conguaglio verificarne la spettanza.
Qualora il conguaglio risultasse a debito e d’importo maggiore a 60 euro, dovrà essere recuperato in 10 rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile alla quale si applicano gli effetti del conguaglio (es. conguaglio dicembre, prima rata su dicembre le restanti da gennaio a settembre)
In sede di conguaglio di fine rapporto il recupero avverrà in unica soluzione.
N.B. troverete pubblicato a portale per ogni dipendente il modulo valido ai fini della scelta della nuova indennità/ulteriore detrazione, da restituire compilato. In caso di mancata consegna dello stesso il trattamento fiscale sarà erogato secondo normativa vigente.
- Detrazioni familiari: è previsto che la detrazione per figli a carico di 950,00 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, salvo in caso di disabilità accertata.
Con «Altri familiari a carico*», si intendono solo gli ascendenti (padre e madre, nonni e bisnonni) che convivono con il contribuente.
- Congedo parentale: l’aggiornamento della disciplina prevede quanto segue:
Per maternità/paternità obbligatoria terminate entro il 31 dicembre 2024:
- Primo mese di congedo non trasferibile indennizzato all’80% (norma a regime)
- Secondo mese di congedo non trasferibile indennizzato all’80% in luogo del 60% previsto dalla norma
Per maternità/paternità obbligatoria terminate successivamente il 31 dicembre 2024:
- Primo mese di congedo non trasferibile indennizzato all’80% (norma a regime)
- Secondo mese di congedo non trasferibile indennizzato all’80% in luogo del 60% previsto dalla norma
- Terzo mese di congedo non trasferibile indennizzato all’80% in luogo del 30% previsto dalla norma
- Fringe Benefit: sono state confermate le nuove soglie di esenzione per il triennio 2025 – 2027 per le erogazioni liberali di beni e servizi. Dal 01 Gennaio 2025 l’esenzione sarà pari ad € 2.000,00 annui per coloro i quali hanno figli a carico; € 1.000,00 per coloro i quali non hanno figli a carico. Rientrano nell’esenzione le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In caso di superamento delle nuove soglie, l’intera erogazione liberale sarà soggetta a contribuzione nel mese in cui si verifica tale superamento.
- Deducibilità spese di trasferta: viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea(ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi).