Buongiorno a tutti,

fra le innumerevoli novità del 2025 di seguito illustro brevemente la possibilità di riaddebitare alla Ditta Committente, cioè al cliente, le spese vive sostenute dal professionista incaricato nello svolgimento della sua attività in esenzione da imposte.

Fino al 2024 questi rimborsi spese venivano considerati parte del reddito del professionista che tassava il rimborso incassato e deduceva la spesa; con tutte le complicazioni conseguenti.

A partire dal 2025 questi rimborsi non costituiranno più un componente positivo del reddito professionale assoggettato a ritenuta di acconto se riaddebitati analiticamente al cliente.

Nella nuova disciplina infatti è prevista la irrilevanza reddituale di queste spese riaddebitate che pur continuando ad essere fatturate non costituiranno più compensi e di conseguenza non saranno più soggette a ritenuta e per converso non sarà più permessa la deduzione del costo.

Un esempio potrebbe essere utile:

I costi di trasferta

Un professionista ha effettuato una trasferta per conto di un cliente, sostenendo i seguenti costi:

  • biglietto del treno Euro 60,00
  • spese di vitto e alloggio Euro 318,18 (imponibile)

Il professionista emette fattura nei confronti della società cliente e riaddebita analiticamente in fattura le spese sostenute per la trasferta.

Regole attuali

Con le regole attuali, l’importo complessivo delle spese di trasferta (Euro 378,18) viene indicato in fattura e assoggettato a Cassa di previdenza, Iva e ritenuta d’acconto del 20 per cento.

Tale rimborso spese costituisce per il professionista reddito di lavoro autonomo e dovrà essere indicato nel modello Redditi/Pf assieme agli altri onorari incassati nel corso dell’esercizio 2024.

Contestualmente, le spese sostenute per le trasferte risultano integralmente deducibili: l’importo pagato per il biglietto del treno (Euro 60,00) va indicato nel rigo RE19, colonna 4. Mentre l’importo pagato per il vitto e l’alloggio (Euro 318,18) va indicato nel rigo RE15, colonna 2 e 3, senza alcuna riduzione del costo sostenuto (articolo 54, comma 5, Tiur).

Novità della Riforma

Supponendo che la trasferta sia effettuata in vigenza delle novità della riforma del reddito di lavoro autonomo, le spese sostenute, analiticamente riaddebitate in fattura, non saranno più assoggettate a Cassa di previdenza e a ritenuta d’acconto del 20%, ma solo a Iva con la stessa aliquota del costo sostenuto.

Tali rimborsi spese, infatti, non costituiranno più reddito di lavoro autonomo per il professionista e, pertanto, non dovranno essere indicati nel modello Redditi/PF.

Allo stesso tempo, i costi sostenuti per le spese di trasferta non saranno deducibili.

Tale nuova impostazione è tanto più importante per i professionisti in regime contabile forfettario semplificando di molto la gestione dei rimborsi spese.

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