Con la pubblicazione del Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167 (c.d. Decreto Concordato), si assiste all’ampliamento della platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del bonus Natale.
Fermo restando i requisiti reddituali e, dunque, la titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e di un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante, per accedere alla misura, ora, non è più richiesta la presenza del coniuge fiscalmente a carico, come invece originariamente previsto, con la conseguenza che, a tali fini, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
A seguito delle modifiche apportate per vedersi riconosciuto il bonus Natale, il lavoratore dipendente deve dunque soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti reddituali (a, b) e familiari (c):
- titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo) di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante;
- presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Tuttavia, il D.L n. 167/2024 stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente, il bonus Natale spetta ad uno solo di essi. Si tratta di un principio di incumulabilità del bonus per il medesimo nucleo familiare. In via generale, in presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, si ritiene opportuno dichiarare, in fase di richiesta al datore di lavoro della misura in oggetto, che lo stesso non fruisce contemporaneamente di quest’ultima.