In riferimento alle note di credito da emettere nei confronti di un cliente assoggettato a procedure concorsuali, ai fini del recupero dell’importo dell’Iva versata e non riscossa, ritengo opportuno sottolineare, a seguito di recenti informative, le indicazioni necessarie per una corretta redazione della nota di variazione:
- Tipo di documento TD04 nota di credito,
- La variazione in diminuzione deve essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta (v. Interpello AdE n. 801/2021); non devono infatti essere utilizzate voci Iva fuori campo (codice N 2.2) per stornare l’imponibile,
- L’aliquota Iva da utilizzare nella nota di variazione è la stessa utilizzata nella fattura emessa nei confronti del cliente, nel frattempo assoggettato a procedura concorsuale, e che deve essere stornata,
- La registrazione della nota di variazione comporterà la riduzione sia del volume d’affari che dell’Iva a debito,
- Si suggerisce di inserire nella descrizione della fattura la seguente dicitura
“Nota di credito emessa ex art. 26 c. 3-bis lett a) DPR 633/72, non costituisce rinuncia agli importi vantati nei confronti del fallito”.