In sede di conversione del c.d. “Decreto Aiuti” sono state introdotte alcune novità in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo applicabili alle richieste presentate dal 16 luglio 2022. In particolare:
- È stata elevata la soglia delle somme iscritte a ruolo, da Euro 60.000 ad Euro 120.000, il cui mancato superamento non richiede al contribuente la dimostrazione della sussistenza della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” per ottenere la rateazione;
- È stato elevato il numero di rate, da 5 ad 8, anche non consecutive, il cui mancato versamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione; preciso che il mancato pagamento di 8 rate, comporta che il carico non può essere nuovamente rateizzato. Per le domande presentate entro il 16 luglio 2022 invece, anche in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data della presentazione, sia effettuato il pagamento delle rate scadute a tale data.
Ricordo inoltre che, per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 34/2020, (c.d. “Decreto Rilancio”), la domanda di rateazione per le somme ancora dovute può essere presentata anche dai soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della rottamazione-ter, del saldo e stralcio.
Segnalo infine che:
- per i piani di dilazione in corso all’ 8 marzo 2020, la decadenza dalla rateazione rimane fissata al mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive;
- rateazione concessa dal 9 marzo 2020, la decadenza dalla rateazione rimane fissata al mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive;
- rateazione concessa dal primo gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza dalla rateazione rimane fissata al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.