Prova degli scambi intracomunitari dall’1/1/2020

Con il Regolamento 2018/1912/UE del 04.12.2018, il Legislatore comunitario ha modificato – con efficacia dal 1° gennaio 2020 – il Regolamento UE 282/2011, introducendo un nuovo articolo 45-bis, al fine di stabilire quali debbano essere le prove per dimostrare che i beni siano stati trasportati o spediti da uno stato membro ad un altro e che di conseguenza la cessione possa godere della “esenzione” dall’imposta.

Trasporto o spedizione eseguiti dal cedente (o da terzi per suo conto).

  • Possesso da parte del cedente di almeno due dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente:
  • DDT (documento di trasporto) o CRM (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore,
  • Polizza di carico,
  • Fattura di trasporto aereo,
  • Fattura emessa dallo spedizioniere;

o alternativamente

  • Possesso da parte del cedente di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente:
  • Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni,
  • Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni,
  • Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione,
  • Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Trasporto o spedizione eseguiti dal cessionario (o da terzi per suo conto).

  • Stesse due situazioni previste per il caso di trasporto o spedizione eseguita a cura del cedente (o da terzi per suo conto) di cui sopra.

oltre che

  • Possesso da parte del cedente di Dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

Contenuto della dichiarazione: data di rilascio, nome e indirizzo dell’acquirente, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo dei beni, numero di       identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto), identificazione del       soggetto che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Si ricorda che per qualificare una operazione come “intracomunitaria” è necessaria la verifica contestuale di quattro requisiti:

  • soggettività passiva ai fini Iva degli operatori,
  • onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito,
  • trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale,
  • spostamento del bene da uno Stato comunitario all’altro.

Senza questi requisiti la cessione risulta soggetta ad imposta nel Paese del cedente.

Nuova periodicità c.d. esterometro dal 2020

L’invio dello spesometro estero, originariamente previsto con periodicità mensile, per effetto di quanto stabilito dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, deve ora essere effettuato con periodicità trimestrale (in precedenza la comunicazione doveva essere effettuata mensilmente).

In particolare ora lo spesometro estero va inviato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento:

1° trimestre 2020: entro il 30/4/2020;

2° trimestre 2020: entro il 31/7/2020;

3° trimestre 2020: entro il 02/11/2020 (il 31/10 cade di sabato);

4° trimestre 2020: entro l’1/2/2021 (il 31/1 cade di domenica).

Si ricorda che l’adempimento in esame interessa i soggetti di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, ossia i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica.

La comunicazione in esame ha ad oggetto le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, in pratica riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

L’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

  • emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
  • emessa / ricevuta fattura elettronica.

l contribuente può scegliere comunque di ricomprendere tali operazioni nella comunicazione in esame, indicando nella fattura (elettronica) nel campo “CodiceDestinatario” il codice “XXXXXXX”.

Lo spesometro estero non incide sull’obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra, che pertanto restano immutate.

In merito si rammenta che:

  • relativamente agli acquisti, l’obbligo di presentazione del mod. INTRA (2-bis e 2-quater) sussiste solo in caso di acquisti, in uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiori a € 200.000 per i beni / € 100.000 per i servizi. In tal caso va presentato, con periodicità mensile, ai soli fini statistici;
  • per le cessioni di beni e servizi l’obbligo del mod. INTRA 1 sussiste a prescindere dall’ammontare delle stesse; quest’ultimo ha effetto comunque sulla periodicità, mensile / trimestrale, di presentazione.

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