Dal primo di ottobre 2020 potranno essere utilizzate le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.6.1.), contenute nell’allegato “A” del provvedimento del 20 aprile 2020 n. 166579, l’obbligo però entrerà in vigore dal primo gennaio 2021.

Al fine di garantire la continuità dei servizi ed il graduale adeguamento alle nuove specifiche tecniche, il Provvedimento del 20 aprile ha stabilito che, comunque, fino al 31 dicembre 2020, per la trasmissione allo SdI delle fatture, è consentito l’utilizzo delle specifiche tecniche attualmente in vigore, ovvero la versione 1.5 approvata con il provvedimento 30 aprile 2018.

Nella sostanza il nuovo tracciato dovrà contenere i nuovi codici <> che passano da 7 a 18, come da tabella seguente:

I nuovi codici introdotti sono riportati nella tabella seguente:

Codice tipo documento Descrizione e utilizzo del codice
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno: trasmissione allo SdI di un documento contenente le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta, nei casi di fatture ricevute da soggetti residenti o stabiliti, per operazioni soggette a reverse charge interno (art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972
TD17 Integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall’estero: trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l’autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, D.L. n. 331/1993
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72: trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta oppure l’autofattura, nei casi di acquisto da soggetti non residenti (rispettivamente intra-UE ed extra-UE) di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA, diversi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni
TD21 Autofattura per splafonamento: trasmissione allo SdI di un’autofattura per regolarizzare gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi superiori al plafond disponibile, da parte degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta (art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972)
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA: trasmissione allo SdI di un documento contenente l’integrazione per estrazione di beni di provenienza UE e autofattura per estrazione beni di provenienza extra-UE
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA: estrazione del bene da un deposito IVA per essere utilizzato o commercializzato nel territorio dello Stato con versamento dell’imposta tramite F24, dovuta dal soggetto che immette o procede all’estrazione ma versata in nome e per conto suo dal gestore del deposito IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a): trasmissione allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, delle fatture differite emesse a fronte di cessione di beni o prestazioni servizi (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972)
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b): trasmissione allo SdI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, delle fatture emesse per cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo soggetto per il tramite del proprio cedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (art. 36, DPR n. 633/72): trasmissione allo SdI di fatture elettroniche immediate o differite aventi ad oggetto cessioni di beni ammortizzabili oppure per passaggi interni (art. 36, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) che non concorrendo alla formazione del volume d’affari vanno annotate nel rigo VE40 della dichiarazione IVA;
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa: trasmissione allo SdI di fatture elettroniche ad oggetto operazioni riguardanti la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore (art.2, comma 2, numero 5), D.P.R. n. 633/1972), oltre che operazioni riguardanti le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta (art. 2, comma 2, numero 4), D.P.R. n. 633/1972)

La variazione comprende anche i nuovi codici di dettaglio da indicare nel campo <> che passano da 7 a 24, come segue:

I codici N2, N3 ed N6 sono stati suddivisi in più codici. In particolare:

  • per il codice N2, relativo alle somme non soggette, sono previsti due nuovi “codici”;
  • per il codice N3, relativo alle somme non imponibili, sono state introdotte 6 nuove tipologie di non imponibilità;
  • il codice N6, relativo all'”inversione contabile” è stato dettagliato tramite l’introduzione di nove nuove tipologie di inversione contabile.

N2 – operazioni non soggette

I due nuovi codici introdotti per il codice N2, relativo alle operazioni”Non soggette”, sono:

  • 1 -“Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72” , che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies;
  • 2 – “Non soggette – altri casi”: che dovrà essere utilizzato per esempio nei casi di operazioni effettuate nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

N3 – operazioni non imponibili

Le sei nuove tipologie di non imponibilità introdotte, relative al codice N3″Non imponibili”, sono:

  • 1 – “Non imponibile – esportazioni”, utilizzato, ad esempio per le cessioni all’esportazione non imponibili, (art. 8, comma 1, lett. a), lett. b), lett. b-bis), D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE (art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993);
  • 2 – “Non imponibile – cessioni intracomunitarie”, utilizzato nei casi di cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993);
  • 3 – “Non imponibile – cessioni verso San Marino”, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi (art. 71, D.P.R. n. 633/1972);
  • 4 – “Non imponibile – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazioni”, utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuati ex art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972;
  • 5 – “Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento”, utilizzato nei casi di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione d’intento ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972;
  • 6 – “Non imponibile – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond”, utilizzato, ad esempio, per le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE (art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. n. 331/1993) ovvero per i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma 4, lett. i), D.L. n. 331/1993).

N6 – inversione contabile

Le nove nuove tipologie introdotte, relativamente al codice N6-“Inversione Contabile”,sono:

  • 1 – “Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero”, utilizzato nei casi di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero (art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972), per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta;
  • 2 – “Inversione contabile – cessione di oro e argento puro”, utilizzato nei casi di cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;
  • 3 – “Inversione contabile – subappalto nel settore edile”, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta (art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972);
  • 4 – “Inversione contabile – cessione di fabbricati”, utilizzato nei casi di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/1972);
  • 5 – “Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari”, utilizzato nei casi di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972);
  • 6 – “Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici”, utilizzato nei casi di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972);
  • 7 “Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi”, utilizzato nei casi di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972);
  • 8 – “Inversione contabile – operazioni settore energetico”, che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. n. 633/1972);
  • 9 – “Inversione contabile – altri casi”, utilizzato nei casi di operazioni di inversione non riportate ai precedenti punti.

Sono state inoltre specificate 4 nuove codifiche per il campo <>, oltre agli attuali RT01 (Ritenuta persone fisiche) e RT02 (Ritenuta persone giuridiche) al fine di gestire alcune tipologie di contributi:

In particolare:

  • RT03 – Contributo INPS: da utilizzare qualora il prestatore emetta una fattura con una quota INPS a suo carico;
  • RT04 – Contributo ENASARCO: da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un agente di commercio, con la quota di contributo ENASARCO a carico dello stesso agente;
  • RT05 – Contributo ENPAM: da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
  • RT06 – Altro contributo previdenziale: da utilizzare in tutti gli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico.

Tra le novità introdotte nel nuovo tracciato .xml della fatturazione elettronica segnalo infine:

  • l’aggiunta di due nuovi codici da inserire nel campo all’interno del blocco , ed in particolare il codice M2 (prestazione lavoro autonomo non esercitabile abitualmente) e il codice Z0 (titolo diverso dai precedenti). Tale modifica è stata introdotta al fine di allineare i codici delle ritenute con quelle della Certificazione Unica;
  • l’introduzione, tra le Modalità di pagamento, del codice MP23 relativo al pagamento PagoPA;
  • il calcolo automatico dell’imposta di bollo: il Sistema di Interscambio calcola automaticamente l’imposta di bollo qualora la fattura elettronica assolva l’imposta di bollo; è sufficiente indicare “SI” nel solo campo mentre la compilazione del campo diviene opzionale.

Tutto ciò al fine di agevolare l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione della dichiarazione iva  precompilata, anche se sarà ancora il contribuente a dover ridurre l’Iva detraibile per alcune operazioni.

Le variazioni tecniche di cui sopra rimangono a cura del cliente qualora non utilizzi i nostri software per l’emissione delle fatture elettroniche. I clienti che invece utilizzano le nostre procedure troveranno tutte le variazioni aggiornate in automatico e non dovranno effettuare alcuna operazione.

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