La c.d. Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) contiene una serie di novità di natura fiscale con decorrenza 01/01/2020.
Credito d’imposta per investimenti (ex maxi/iper ammortamento).
Al posto della proroga del maxi/iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2020 (o entro il 30/06/2021 a condizione che entro il 31/12/2020 sia accettato l’ordine e pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto) e destinati a strutture ubicate in Italia in:
- beni materiali strumentali nuovi (Tabella A Finanziaria 2017 per i quali in precedenza era riconosciuto l’iper ammortamento): fino a Euro 2,5 milioni di investimento il credito d’imposta è pari al 40% del costo, da Euro 2,5 milioni a Euro 10 milioni di investimento il credito d’imposta è pari al 20% del costo;
- beni immateriali strumentali nuovi (Tabella B Finanziaria 2017 per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento): il credito d’imposta è pari al 15% del costo nel limite massimo di Euro 700 mila di investimento;
- altri beni diversi dai precedenti: il credito d’imposta è pari al 6% del costo nel limite massimo di Euro 2 milioni di investimento;
Sono esclusi le autovetture, i fabbricati e costruzioni ed i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%.
L’agevolazione in esame spetta:
- alle imprese residenti in Italia a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza e dal regime di determinazione del reddito (sono quindi incluse anche le imprese in regime forfettario);
- ai lavoratori autonomi, anche in regime forfettario, limitatamente ai beni che in precedenza potevano godere del maxi ammortamento.
La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, ancora da determinare, il beneficiario deve conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile, le fatture/documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame (L. n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi 184/197)
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, senza limitazioni, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) dall’anno successivo a quello di entrata in
funzione dei beni o dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.
Il credito d’imposta non può essere ceduto/trasferito, non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni, a condizioni che non comporti il superamento del costo sostenuto.
Se il bene agevolato viene ceduto o destinato a strutture produttive estere entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito
d’imposta è ridotto in misura corrispondente o se il credito è già stata utilizzato in compensazione va riversato senza sanzioni e interessi.
Compensazione crediti tributari.
È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini Iva.
Per i crediti maturati a decorrere dal 2019 la compensazione nel modello F24 del credito Iva annuale/trimestrale, del credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive per importi superiori a Euro 5.000 annui può essere effettuata esclusivamente:
- dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Ad esempio ipotizzando la presentazione telematica del modello redditi 2020 SC in data 30/09/2020, il credito Ires poterà essere utilizzato in compensazione dal 10/10/2020.
Quindi dal 2020 ciò si traduce in un differimento della possibilità di utilizzazione dei crediti tributari.
Revisione accesso al regime forfettario.
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche all’accesso/mantenimento del regime forfettario per il 2020, in particolare:
- la reintroduzione del limite, pari a Euro 20 mila, relativo alle spese di lavoro dipendente o assimilato sostenute nel 2019;
- l’esclusione dal regime forfettario per i contribuenti che nel corso del 2019 hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati, inclusa la pensione, eccedenti Euro 30 mila.
E’ confermato il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell’anno precedente pari a euro 65 mila.
È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento per coloro che emettono tutte le fatture in formato elettronico.