In Gazzetta Ufficiale n. 221 è stato pubblicato il DM 18 settembre 2024 n. 132, con il quale è stata attuata la disciplina della patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili, così come tracciata in origine dall’art. 29 comma 19 del DL 19/2024 (c.d. decreto “PNRR”).

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL (4 del 23/09/2024) ha chiarito chi sono i soggetti tenuti al possesso della patente: imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili compresi i piccoli imprenditori e le ditte individuali che operano “fisicamente” nei cantieri.

Sul punto, si ricorda che sono esentate dall’obbligo in questione le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III ex D.lgs. 36/2023 (c.d. “codice dei contratti pubblici”). Inoltre, sempre in relazione al campo di applicazione della patente a crediti, sono esclusi dall’obbligo di certificazione coloro che, pur operando nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, effettuano mere forniture (ad esempio, la semplice consegna di materiale destinato alle lavorazioni in cantiere) ovvero svolgono prestazioni di natura meramente intellettuale (come nel caso del progettista).

Il possesso della patente è obbligatorio a decorrere dal 1° ottobre 2024, mentre il rilascio viene effettuato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

In fase di prima applicazione dell’obbligo, è possibile presentare, utilizzando uno specifico modulo messo a disposizione dall’INL, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1 del D.lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio del modulo (in allegato alla presente) dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

A partire dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere con la sola trasmissione della citata autocertificazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) Iscrizione alla CCIAA
  2. b) Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/2008
  3. c) Possesso del DURC in corso di validità
  4. d) Possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) Possesso del DURF (certificazione di regolarità fiscale) di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del d.lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) Avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente in questione è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000,00

Operativamente, terminato il periodo transitorio, la richiesta della patente a punti potrà essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, oltre che dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. L’accesso al portale dell’INL avverrà attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.

Si invitano, pertanto, le aziende clienti a contattare quanto prima le società di sicurezza di fiducia al fine di adempiere in tempo utile a quanto previsto dalla normativa. Lo Studio si rende totalmente disponibile per un’attiva collaborazione con le società di sicurezza relativamente all’invio della documentazione necessaria per il rilascio della patente (Durc, CCIAA, Durf).

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