Conclusa la “fase pilota” della banca dati strutture ricettive, dall’2.11.2024 è obbligatorio l’utilizzo del CIN.
Con l’intento di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’Amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio, nonchè per contrastare forme irregolari di ospitalità, l’art. 13-ter, DL
- 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024” ha previsto l’assegnazione da parte del Ministero del Turismo di un nuovo Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:
- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Il CIN:
è assegnato in via telematica previa presentazione di una domanda da parte del locatore / soggetto titolare della struttura turistica ricettiva;
dovrà essere:
esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento / struttura, assicurando il
rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.
A carico dei soggetti in esame trovano applicazione anche gli obblighi previsti dall’art. 109, TULPS e dalle normative normative regionali / provinciali (apposita comunicazione alla Questura).
Inoltre il soggetto che direttamente / tramite un intermediario esercita, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche / locazioni brevi è soggetto all’obbligo di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello del Comune (SUAP) in cui è svolta l’attività.
Sono stati introdotti infine specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo la necessità che le unità immobiliari siano dotate:
di dispositivi per la rilevazione del gas funzionanti;
di estintori portatili a norma di legge (punto 4.4, Allegato 1, DM 3.9.2021) da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di 1 ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di 1 estintore per piano.
L’ufficio resta ovviamente a disposizione per ogni evenienza e ringraziando per l’attenzione e porgo i miei più
Cordiali saluti