E’ sempre un argomento di estrema importanza ed attualità in quanto è un modo a volte ILLECITO di utilizzare mano d’opera.
Non è infatti purtroppo infrequente che contratti di appalto di servizi, a seguito di una verifica ispettiva, vengano riqualificati quali contratti di somministrazione illecita di mano d’opera che comporta di conseguenza, per cominciare, l’indetraibilità dell’Iva e del costo ai fini IRAP.
E’ il caso della esternalizzazione di alcune fasi della produzione/lavorazione mediante il ricorso a cooperative – consorzi e simili ed in questa fase le Procure e l’Amministrazione Finanziaria verificano il grado di diligenza per verificare l’affidabilità patrimoniale e finanziaria del fornitore. Fattori di sospetto possono essere il cambio del fornitore, ma con lo stesso personale e prezzi praticati inferiori al valore medio di mercato.
Accorgimenti consigliati:
– correttezza contrattuale degli appalti e dei subappalti;
– esame documenti societari del fornitore – visura atto costitutivo;
– verifica bilanci e regolarità fiscale – dichiarazione redditi – IVA – CU – 770 – DURC e simili;
– prova svolgimento dell’attività con altri clienti;
– controllo prezzi praticati.
E’ comunque necessario anche approfondire cosa si intenda per “Appalto”. L’art. 1655 del Codice Civile definisce che mediante l’appalto una impresa si obbliga, con organizzazione, rischio e mezzi propri, a realizzare un’opera o a fornire un servizio.
I problemi sorgono quando l’appalto assolve la funzione indebita di “prestito di personale”, oppure venga utilizzato per spostare su terzi le responsabilità del datore di lavoro, in particolare in tema contributivo o di sicurezza, come nel caso di Ditta Individuale con unico Committente.
Vi sono poi alcuni indici che consentono di valutare la liceità o meno di un contratto di appalto:
1° indice
Assenza del “Rischio di Impresa”: l’esecutore dell’appalto deve essere una vera impresa, che opera per un profitto che non sia il mero riaddebito del costo del personale. Infatti un costo ad ora o a giornata di lavoro non è compatibile con un appalto lecito;
2° indice
Assenza di una reale organizzazione di impresa: costituita da concreta esperienza, da personale e dai mezzi d’opera necessari;
3° indice
Assenza di autonomia organizzativa: il personale dell’esecutore dell’opera non può prendere le direttive dal Committente, ma dal proprio datore di lavoro che esegue l’opera; in sostanza il Committente non deve organizzare nei dettagli operativi l’attività del personale dipendente di altri.
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La conclusione comunque è che non basta predisporre un contratto fatto bene, è necessario che anche la gestione in concreto del contratto sia corrispondente alle sue clausole.
Ho ritenuto importante porre in evidenza le varie questioni restando comunque a Vostra disposizione per la valutazione dei singoli casi.