Gentile Cliente,
con la presente richiamo l’attenzione sull’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche
per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio
territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:
- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che
acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).
Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.
Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli
adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma.
È istituita altresì una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e
istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.
L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” che ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.
L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio
territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103
euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla
scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Sarà cura del mio studio contattare gli interessati per poter procedere per quanto sopra indicato.