Con la presente sono ad illustrare le caratteristiche della nuova rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall’art. 110 DL 104/2020, c.d. Decreto Agosto, convertito dalla Legge 126/2020.

La rivalutazione può essere effettuata dai soggetti Ires e si riferisce ai beni d’impresa risultanti nel bilancio in corso al 31/12/2019 e ancora presenti nel bilancio in corso al 31/12/2020 (immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati incluso l’avviamento, partecipazioni in società controllate/collegate iscritte tra le immobilizzazioni).

Non sono rivalutabili i beni in leasing in quanto non risultano iscritti a bilancio, inclusi quelli riscattati nel corso del 2020, mentre possono essere rivalutati i beni riscattati entro il 31/12/2019.

Le principali novità di tale rivalutazione sono:

  • l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee può essere, infatti, effettuata distintamente per ciascun bene;
  • l’imposta sostitutiva del 3% (rispetto al 10%/12% delle precedenti rivalutazioni) calcolata sul maggior valore del bene (differenza tra il valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e il costo non ammortizzato dello stesso) per il suo riconoscimento anche ai fini fiscali, tale imposta può essere versata al massimo in tre rate di pari importo senza interessi entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi (relative al 2020/2021/2022);
  • riconoscimento fiscale dei maggiori valori ai fini degli ammortamenti dall’esercizio successivo (2021), per la determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione e per la disciplina delle società di comodo (2021), mentre ai fini delle minusvalenze/plusvalenze dal quarto esercizio successivo (2024);
  • possibilità di affrancamento, anche parziale, del saldo attivo di rivalutazione col versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, di cui si dirà dettagliatamente in seguito;
  • la possibilità di effettuare la rivalutazione gratuitamente ai soli ai fini civilistici, senza versamento dell’imposta sostitutiva del 3% e del 10%.

Il valore attribuito ai singoli beni a seguito della rivalutazione al netto degli ammortamenti, non può superare il valore corrente determinato in base al valore di mercato o il valore “interno” determinato dalla consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione.

Il costo dei beni rivalutati e la rivalutazione devono essere annotati nell’inventario e nella Nota integrativa, gli Amministratori e i Sindaci devono riportare nelle rispettive relazioni al bilancio i criteri utilizzati, nonché attestare che il valore rivalutato non eccede il valore attribuibile ai beni in base ai predetti criteri.

Il saldo attivo di rivalutazione, costituito dalla differenza tra il maggior valore dei beni e l’imposta sostitutiva dovuta, deve essere imputato in una speciale riserva designata:

  • in caso di affrancamento, totale o parziale, col pagamento di un’imposta del 10% calcolata sul valore della rivalutazione (da versare in un massimo di tre rate di pari importo senza interessi entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2020/2021/2022): la riserva è considerata una riserva di utili ed è liberamente distribuibile, non concorre a formare il reddito imponibile della Società, mentre il Socio deve assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinarie previste per i dividendi (ritenuta a titolo d’imposta del 26% per le persone fisiche, nessuna tassazione per i Soci di srl trasparenti). Opera inoltre la presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utili rispetto a quelle di capitali.
  • in caso di mancato affrancamento la riserva è considerata in sospensione d’imposta: in caso di distribuzione ai Soci le somme attribuite, aumentate dell’imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito imponibile sia della Società che ha effettuato la rivalutazione, con riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva riferita al saldo attivo distribuito, sia dei Soci (ritenuta a titolo d’imposta del 26% per le persone fisiche).

Se il saldo attivo di rivalutazione è utilizzato a copertura di perdite non si produce alcun recupero a tassazione, ma non è possibile procedere con la distribuzione di utili finché la riserva non è reintegrata o ridotta esplicitamente con delibera dell’assemblea straordinaria;

  • in caso di rivalutazione solo civilistica: il saldo attivo risultante dalla rivalutazione non costituisce riserva in sospensione d’imposta, ma costituisce ai fini fiscali una riserva di utili e come tale la riserva, ridotta delle imposte differite collegate ai plusvalori fiscalmente non riconosciuti, è tassata come dividendo in caso di distribuzione (ritenuta a titolo d’imposta del 26% per le persone fisiche).

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