Con la presente sono ad informare che nell’ambito della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) sono stati introdotti nuovi crediti d’imposta, spettanti alle imprese ed ai lavoratori autonomi residenti in Italia, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia; sono esclusi dal beneficio fiscale: le autovetture (veicoli di cui all’art. 164 comma 1 TUIR), beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni.

Investimenti in beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A della L. 232/2016 (Finanziaria 2017) – v. all. 1.

Per un importo dell’investimento fino a Euro 2,5 milioni di costi ammissibili spetta un credito d’imposta del:

  • 50% se l’investimento è effettuato nel periodo 16/11/2020-31/12/2021 (o entro il 30/06/2022 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2021);
  • 40% se l’investimento è effettuato dall’01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022).

Investimenti in beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B della L. 232/2016 (Finanziaria 2017) – v. all. 2.

Per un importo dell’investimento fino a Euro 1 milione di costi ammissibili spetta un credito d’imposta del 20% se l’investimento è effettuato nel periodo 16/11/2020-31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2021).

E’ necessario precisare che il beneficio Industria 4.0 è strettamente correlato al concetto di interconnessione e integrazione automatizzata e che il requisito dell’interconnessione deve essere presente anche nei periodi d’imposta successivi, in quanto l’impresa deve costantemente ed effettivamente operare in modalità 4.0.

La circolare n. 177355 del 23 maggio 2018 ha stabilito che per interconnessione deve intendersi:

  • lo scambio di informazioni con sistemi interni (ad es. sistema gestionale, altre macchine dello stabilimento ecc) e/o esterni (ad es. clienti, fornitori, altri siti, ecc) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;
  • l’identificazione univoca, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti.

Inoltre i beni del primo gruppo dell’allegato A devono anche soddisfare il requisito della integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica, che può essere integrazione fisica o informativa, o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo (v. circolare 4/E del 2017).

Investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette tabelle A e B.

Per un importo dell’investimento fino a Euro 2 milioni di costi ammissibili per i beni materiali e di Euro 1 milione per i beni immateriali per ciascun periodo di seguito indicato spetta un credito d’imposta del:

  • 10% (o 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di lavoro agile) se l’investimento è effettuato nel periodo 16/11/2020-31/12/2021 (o entro il 30/06/2022 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2021);
  • 6% se l’investimento è effettuato dall’01/01/2022 al 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 se è accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2022).

Si precisa che per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni ed il costo del bene è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Inoltre il credito d’imposta non è tassato ai fini IRES/IRPEF/IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni come ad esempio la Sabatini e non riduce il costo ammortizzabile del bene.

Per gli investimenti in beni di cui alle predette tabelle A e B il credito in esame è utilizzabile dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione con il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti in beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B effettuati entro il 31/12/2021, da parte di soggetti con ricavi/compensi fino a Euro 5 milioni, il credito in esame è utilizzabile interamente nell’anno di entrata in funzione con il mod. F24, mentre per i soggetti con ricavi/compensi sopra i 5 milioni il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti in beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B effettuati dall’01/01/2022 al 31/12/2022, il credito in esame è utilizzabile dall’anno in cui è avvenuta l’entrata in funzione con il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo.

Ai fini della compensazione non sono applicabili i limiti previsti per le compensazioni (Euro 700 mila annui e Euro 250 mila per i crediti da indicare in RU) e non opera la previsione che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a Euro 1.500.

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B sopra citate, è richiesta:

  • le fatture/documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni in esame “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”;
  • un’apposita comunicazione al MISE;
  • la predisposizione di una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a Euro 300 mila la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentate ai sensi della L. 445/2000.

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